Nuova disciplina Iva e Fondi sanitari: cosa accade dal 1° gennaio 2025? Noi di Welfare Nest lo chiediamo al fiscalista

Intervistatore:
Buongiorno Dottor Ruggiero, abbiamo visto che dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore importanti modifiche fiscali in tema di IVA per le casse e i fondi di assistenza sanitaria. Può spiegarci sinteticamente quali sono le novità principali e come incideranno su questi enti?
Fiscalista:
Certamente. La novità più rilevante è il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA per le prestazioni fornite dalle casse e dai fondi di assistenza sanitaria che abbiano natura associativa. Questo significa che le operazioni rese da questi enti a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari non saranno più escluse dall’IVA, come avveniva fino ad ora, bensì saranno esenti da IVA. Tuttavia, resta escluso dall’imposta tutto ciò che riguarda le prestazioni fornite in assenza di corrispettivi specifici.
Intervistatore:
In che modo questo cambiamento impatterà la gestione fiscale di casse e fondi?
Fiscalista:
Dal punto di vista operativo, il passaggio all’esenzione IVA comporta una serie di nuovi adempimenti per quei fondi o casse che offrono prestazioni sanitarie sinallagmatiche, cioè fornite a fronte di un corrispettivo specifico. Questi enti dovranno, per esempio, aprire una partita IVA e rispettare obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni (pur se esenti), ferma restando la possibilità di optare per il regime di dispensa da taluni adempimenti, come previsto dall’articolo 36-bis del DPR 633/1972.
Intervistatore:
Quali criteri determinano se un fondo sanitario debba effettivamente adeguarsi a questi nuovi obblighi?
Fiscalista:
La discriminante è la natura del rapporto tra le prestazioni offerte e i contributi pagati dagli associati e beneficiari. Se ci sono quote o contributi supplementari o specifiche che danno diritto a maggiori o diverse prestazioni rispetto a quelle ordinarie, queste prestazioni potranno rientrare nel regime di esenzione IVA. Tuttavia, per i fondi che operano nel rispetto dei principi solidaristici, dove i contributi sono uniformi e finalizzati alla copertura del rischio per gli iscritti, la situazione non cambia: le quote associative rimangono escluse dall’IVA.
Intervistatore:
Può chiarire meglio cosa si intende per “principi solidaristici” applicati a casse e fondi sanitari?
Fiscalista:
I principi solidaristici sono fondamentali per i fondi sanitari e si basano sulla ripartizione dei rischi e dei costi tra tutti gli iscritti. Per esempio, in un fondo sanitario, le prestazioni offerte non variano in funzione dei contributi individuali ma rispondono a una logica di mutualità. Questo principio fa sì che i fondi che applicano uniformemente contributi e prestazioni per i propri associati non siano soggetti a IVA, poiché tali contributi non sono considerati corrispettivi specifici.
Intervistatore:
Ci sono particolari preoccupazioni per le casse o i fondi sanitari legate a queste novità fiscali?
Fiscalista:
Le principali preoccupazioni riguardano la corretta individuazione delle operazioni che dovranno essere considerate esenti IVA e quelle che restano escluse. Alcune casse e fondi potrebbero trovarsi in situazioni ambigue, soprattutto quando offrono diversi piani sanitari o differenziano i contributi in base ai rischi o alle prestazioni offerte. Bisognerà capire se tali differenziazioni configurano corrispettivi specifici, imponendo l’applicazione del regime di esenzione IVA. Il rischio è che senza indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate, le interpretazioni possano variare.
Intervistatore:
Laddove esistesse la necessità di applicare questa nuova disciplina, quali sarebbero i passi da compiere?
Fiscalista:
Il consiglio è di rivedere attentamente lo statuto e i regolamenti interni per assicurarsi che siano conformi a quanto richiesto dalla normativa per applicare il regime di esenzione o di esclusione. Inoltre, ove si rientrasse nel regime di esenzione, sarà importante prepararsi agli eventuali nuovi adempimenti fiscali e contabili: apertura della partita iva; obblighi di certificazioni e emissione delle fatture; tenuta dei registri Iva; obbligo di presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni Iva. Fermo restando l’obbligo di apertura della partita Iva, taluni degli adempimenti potranno essere evitati ove si opti per il regime della dispensa ex art. 36 bis del D.p.r. 633/1972.
Intervistatore:
Grazie mille, Dottor Ruggiero, per averci fornito questa panoramica chiara e completa.
Fiscalista:
È stato un piacere. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti man mano che avremo nuove indicazioni.
Per approfondire nel dettaglio questa tematica, alleghiamo la Circolare che Assoprevidenza ha pubblicato in data 30 settembre 2024.
Intervista a Eugenio Ruggiero, Partner di Studio Visentini Marchetti e Associati.



