Modifiche del decreto fiscale alla sanità integrativa e alle coperture LTC

Welfare Nest:
Buongiorno, Dott. Ruggiero e grazie per essere qui con noi per discutere delle novità introdotte agli articoli 10 e 51 del TUIR con il Decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024.
Cosa cambia per i fondi sanitari integrativi?
Fiscalista:
Buongiorno e grazie per l’invito. Le modifiche al TUIR non incidono in modo decisivo sulla disciplina fiscale della sanità integrativa ma intervengono su alcuni particolari di dettaglio. Ricordo che l’art. 10, comma 1 lett. e-ter, e l’art 51, comma 2, lettera a), TUIR, disciplinano il regime di deducibilità (o di non concorrenza alla formazione del reddito) per i contributi di assistenza sanitaria versati dai contribuenti in generale (quanto all’art. 10 TUIR) e dai lavoratori dipendenti (quanto all’art. 51).
Viene ora specificato che i contributi di assistenza sanitaria che possono godere del regime di deducibilità o di non concorrenza a reddito sono quelli versati a favore di fondi integrativi o casse di assistenza “iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita dal decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008”, e che “operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti”. Inoltre, per i versamenti contributivi dei lavoratori dipendenti a favore di casse di assistenza sanitaria, si precisa ora che il beneficio opererà solo se effettuato “in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, oltre che, come già previsto, di regolamento aziendale.
Non si tratta di vere novità per la disciplina di settore.
La precedente disciplina imponeva, ai fini della deducibilità o della non concorrenza a reddito dei contributi di assistenza sanitaria, che si erogassero prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della Salute: tale disposizione normativa era stata attuata con il decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 e poi con il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, i quali, nel definire gli ambiti di intervento di fondi e casse sanitarie integrative, avevano istituito l’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, ne avevano disciplinato il funzionamento e avevano stabilito che l’iscrizione all’Anagrafe costituisse condizione per la verifica della coerenza degli ambiti di intervento e delle soglie delle risorse vincolate (e, di conseguenza, per consentire il regime di deducibilità e di non concorrenza a reddito per i contributi versati).
Quanto all’esigenza che i fondi integrativi e le casse di assistenza operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, si tratta di un requisito già presente in via sistematica nella disciplina sostanziale di settore, spesso richiamato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (si pensi, ad esempio, alla circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, alla risposta n. 443 del 6 ottobre 2020, nonché alla risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 956-3/2021).
Welfare Nest:
Sia il ruolo dell’Anagrafe nella valutazione degli ambiti vincolati del decreto del 2008 che i principi di mutualità erano principi già ben consolidati nella disciplina. Come legge queste specifiche operate dal decreto fiscale?
Fiscalista:
Si tratta di disposizioni normative che offrono maggiore certezza a esiti e risultati che, come detto, erano già generalmente applicati per effetto della normativa previgente e della relativa applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta dunque di chiarimenti certamente benvenuti.
Non posso tuttavia non sottolineare che la nuova normativa, che ora si limita a richiamare la necessità di iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari per beneficiare del regime agevolativo, rischia di creare un qualche “corto circuito” nel coordinamento delle norme primarie con la normativa secondaria di attuazione.
Come ricordato, infatti, la precedente lettera dell’art. 10, co. 1 lett. e-ter, e dell’art. 51, co. 2 lett. a), TUIR, costituiva il fondamento normativo su cui si basava il potere-dovere del Ministero della Salute di individuare gli ambiti di intervento e le soglie delle risorse vincolate da rispettarsi a cura di fondi sanitari integrativi e di casse di assistenza; orbene, con la nuova normativa viene a cadere tale fondamento normativo e non è più dunque chiaro se il Ministero della Salute possa disporre con decreto in tal senso o se debba ritenersi definitivamente cristallizzato quanto stabilito con il decreto del 31 marzo 2008, il cui richiamo esplicito nel TUIR sembra averlo fatto assurgere a norma di rango primario.
Welfare Nest:
Merita particolare attenzione la specifica operata dal decreto alla contrattazione collettiva di cui alla Legge Biagi.
Questa precisazione evidenzia la volontà del legislatore di uniformare il sistema, limitando l’applicazione dell’esenzione fiscale a contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative o da RSA/RSU. Questo rafforza il ruolo della contrattazione collettiva “pura” come strumento di regolamentazione e riduce la possibilità di utilizzo discrezionale di regolamenti aziendali non coordinati tuttavia resta pressoché immutata la possibilità di realizzare adesioni collettive attraverso l’istituto del più duttile “regolamento aziendale” con il solo limite del rispetto delle condizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo applicabile. Anche qui dunque solo una specificazione opportuna di quanto già stabilito nel D.Lgs. 502/92.
Cosa ne pensa?
Fiscalista:
Mi sembra certamente un intervento utile per tipizzare (e dunque meglio individuare) la contrattazione collettiva posta a fondamento degli interventi di sanità integrativa che possono godere del favor fiscale, evitando frammentazioni e possibili derive eccessivamente personalizzate dei trattamenti (e, peraltro, offrendo un evidente contributo di certezza alla miglior comprensione dei previsti requisiti di mutualità e solidarietà, tenuto conto delle fonti collettive prefigurate).
Welfare Nest:
Cosa cambia, invece, per le coperture LTC e il rischio di gravi patologie?
Fiscalista:
La modifica all’art. 51, comma 2, lett. f-quater, amplia il regime di favore.
I contributi e i premi versati dal datore di lavoro per coperture LTC (non autosufficienza) e per il rischio di gravi patologie sono ora esenti (nel senso che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente) anche se versati a favore dei familiari a carico del dipendente. Si tratta di una chiara misura di miglioramento del valore del welfare aziendale, che incoraggia i datori di lavoro a proteggere non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie. Per l’effetto, le casse sanitarie potranno offrire coperture ampie alle aziende anche attraverso una contribuzione dedicata esente e aggiuntiva rispetto al plafond di deducibilità di 3.615,20 euro dedicato alle “ordinarie” coperture sanitarie.
Welfare Nest:
Un’ultima domanda: cosa devono fare i fondi sanitari per garantire la deducibilità e l’esenzione dei contributi e, a monte, il modello mutualistico e solidaristico enfatizzato dal legislatore fiscale?
Fiscalista:
A me sembra che, in primo luogo, il mantenimento di uno stretto collegamento tra fondi e casse sanitarie con le fonti collettive quanto alle modalità di adesione e contribuzione possa costituire un rilevante profilo di garanzia quanto all’osservanza del modello mutualistico e solidaristico auspicato e promosso dal legislatore fiscale.
In secondo luogo, occorre prestare adeguata attenzione ai modelli operativi e al rapporto che viene a crearsi tra contributi e prestazioni, là dove la contribuzione sia il meccanismo per consentire la ripartizione, tra gli iscritti alla cassa, del costo e dei rischi complessivi delle prestazioni assistenziali sanitarie.
Welfare Nest:
Grazie, Dott. Ruggiero, per questa spiegazione chiara e puntuale. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione normativa e il suo impatto sulla sanità integrativa.
Intervista a Eugenio Ruggiero, Partner di Studio Visentini Marchetti e Associati.

